Progetti obiettivo e PIAO: quadro normativo e prospettive operative

Negli ultimi anni, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è diventato il cuore della programmazione integrata delle Pubbliche Amministrazioni. Ma cosa succede quando gli obiettivi di performance si intrecciano con la contrattazione integrativa e con le leve di incentivazione economica?

Analizzando l’attività di alcuni Comuni ho avuto modo di notare che nel proprio PIAO, all’interno della sezione Performance, vengono inseriti alcuni obiettivi ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. C del vigente CCNL Funzioni Locali 2019-2021 siglato in data 16 novembre 2022.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Il PIAO è stato introdotto nell’art.6 del D.L. 80/2021 (poi convertito dalla L. 113/2021) e il cui iter normativo è stato poi completato dai decreti attuativi D.P.R. 81/2022 e D.M 132/2022. La sua finalità è quella di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese e promuovendo la semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

Il Piano rafforza l’esigenza per le pubbliche amministrazioni di un approccio integrato, in grado di allineare la pianificazione strategica agli obiettivi di performance, alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza e alle azioni gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, includendo per la prima volta un riferimento esplicito alla generazione di Valore Pubblico come guida per l’azione amministrativa.

Tra le altre deve definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa.

Si ricorda infatti che con il D.P.R. 81/2022 vengono individuati gli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione tra cui, nel nostro caso, il Piano della Performance previsto d.gs. n. 150/2009.

I progetti obiettivo

L’art. 17 comma 2 lettera a del CCNL Regioni-Autonomie Locali 1998-1999 siglato il 1° aprile 1999 permetteva la possibilità di utilizzare il fondo risorse decentrate per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione.

L’art. 15 comma 5 del CCNL del 1° aprile 1999 consentiva infatti di finanziare con risorse variabili progetti obiettivo in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche.

In questo contesto Aran era intervenuta con la nota prot. n. 19932 del 18 giugno 2015 specificando che l’incremento doveva essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa, anche di mantenimento, o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati dall’ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione. Doveva trattarsi, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell’ente. Le risorse rese poi disponibili solo a consuntivo e erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l’incremento veniva correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall’ente.

Il CCNL 2016-2018 disapplicava l’art. 15 comma 5 CCNL 1° aprile 1999, ma non lo eliminava dalla dimensione contrattuale attuale. L’art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21 maggio 2018 disponeva che il fondo delle risorse decentrate poteva essere incrementato per il conseguimento degli obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

Le scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti

Tale articolo è stato modificato dall’art. 79 comma 2 lettera c del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 siglato il 16 novembre 2022 che prevede, all’interno del Fondo risorse decentrate oggetto di contrattazione integrativa, la possibilità da parte degli enti locali di destinare ulteriori risorse variabili sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

Tali scelte possono quindi fare anche riferimento al conseguimento di obiettivi di performance organizzativa, misurati con appositi indicatori e definiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che comportino attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento o anche ad un mantenimento di quelli esistenti.

L’erogazione ai dipendenti dei compensi incentivanti deve avvenire previa validazione, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), della relazione sulla performance, a seguito del processo di monitoraggio e misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.